Sei in: home page › argomenti › sociale › tagli legge 162/98: no al reddito isee, la regione tenga conto del solo reddito dell'assistito.
Tagli legge 162/98: no al reddito ISEE, la Regione tenga conto del solo reddito dell'assistito.
Interrogazione ESPA all'assessore della Sanità. Con richiesta di risposta scritta su Piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla Legge 162/98 e sulla compartecipazione degli utenti di cui al Dlgs. 109/98.
Vista la lettera dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 17 ottobre 2011 (prot.n.14873) scorso inviata ai Sindaci dei comuni della Sardegna con oggetto "Dlgs. 109/98 31 marzo 1998 n.109. Piani personalizzati L.162/98 – Applicazione ISEE" nella quale si ribadisce la richiesta della presentazione della certificazione attestante il reddito dell'intero nucleo familiare e non piuttosto del solo assistito, sostenendo che la natura degli interventi di cui alla legge in oggetto sono esclusivamente socio assistenziali.
Premesso che il Dpcm del 29 novembre 2001 elenca una serie di prestazioni che devono essere assicurate sull'intero territorio nazionale, tra queste (cfr. tabella 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, che esplicitamente riguarda le tipologie erogative di carattere socio sanitario, nonché quelle sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili) vengono comprese le attività di assistenza territoriale a favore di persone anziane e persone diversamente abili, attività che comprendono, a seconda dei casi, prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
Premesso che L'art. 3 comma 2 ter del d. lgs 109/1998 dispone che per quanto riguarda le "prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali", le disposizioni sul calcolo dell'ISEE si applichino nei limiti di cui al DPCM del 2001;
Premesso che nella legge n.328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), può osservarsi come essa disponga, all'art. 25, che "ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", il quale ha appunto introdotto l'art. 3 comma 2 ter citato.
Rilevato che la Legge Regionale n. 23/2005, stabilisce, all'art. 27, che: "La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi ed interventi del sistema integrato";
Considerato che la normativa regionale non potrebbe neppure disporre in maniera difforme rispetto alle disposizioni nazionali (Dlgs 109/98): infatti, poiché si tratta di un livello essenziale di prestazione, la definizione della regola del rilievo esclusivo della situazione economica del solo assistito è necessariamente riservata al legislatore statale, in base al vigente art. 117 Costituzione;
Rilevato che "sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza"(Consiglio di Stato sentenza n.1607 del 16 marzo 2011).
Considerato che in tal senso le recenti sentenze nn. 784 e 785 del 2011 del TAR Lombardia, che conseguentemente afferma: "la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare delle viste vicende".
Rilevate le ulteriori recenti Sentenze dei vari TAR che contengono l'orientamento favorevole all'evidenziazione della situazione economica del solo assistito come ribadito anche dalle Ordinanze del Consiglio di Stato (es. la n.3065 del 12 giugno 2009, n.3001 del 28 giugno 2010, n.1670 del 16 marzo 2011 e la n.5185 del 16 settembre 2011);
Considerato inoltre che Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1607/2011, fa riferimento alla legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui "diritti delle persone con disabilità" che si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (v. l'art. 3, […] valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici. I principi della Convenzione costituiscono, quindi, ulteriore argomento interpretativo in favore della tesi dell'immediata applicabilità del comma 2-ter dell'art. 3 del d. lgs. n. 109/98 (…)".
Considerate le motivazioni addotte dalla lettera assessoriale di cui al primo capoverso circa la natura esclusivamente socio assistenziale e non socio sanitaria dei piani personalizzati L.162/98, e come tale non riconducibile alla legge di cui sopra, pur riconoscendone il requisito soggettivo (persone con handicap permanente grave e soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti);
Considerato che tale motivazione è errata trattandosi per i piani personalizzati L.162 di "percorsi socio assistenziali integrati di natura sociosanitaria" come si evince anche dalla recente Deliberazione della Giunta Regionale n.45/18 del 21 dicembre 2010, e che pertanto rientrano nei percorsi indicati dalla Legge citata (art.3 co 2-ter 109/98);
Considerata fortemente erronea l'affermazione ivi contenuta laddove l'Assessorato sostiene, in riferimento ai servizi offerti da badanti ed educatori, che la natura degli interventi socio sanitari va contemperata con la presenza prestazioni sanitarie, senza tener conto alcuno del dettato della legge che mai menziona qualsiasi tipo di "prestazione" ma fa riferimento esclusivamente a "percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria";
Rilevato che al percorso dei piani L.162 intervengono parimenti sia i servizi sociali (assistenti sociali) che il pieno coinvolgimento dei servizi sanitari (medici), in collaborazione con la persona con disabilità e/o la sia famiglia (compilando rispettivamente la scheda sociale alla quale è attribuito un punteggio massimo di 50 e la scheda salute alla quale si attribuisce ugualmente un punteggio massimo di 50), dando coì certezza e contezza della natura sociosanitaria dell'intervento;
Considerato che nella citata lettera dell'Assessorato ai Comuni si afferma inoltre che i piani personalizzati prevedono esclusivamente l'apporto di figure socio assistenziali, e che invece nella citata Deliberazione, nell'Allegato A, si prevede espressamente che i piani personalizzati possano prevedere, oltre che servizio educativo, assistenza personale e domiciliare e simili, anche: "soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 23/05 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale" (non potrebbe essere diversamente perché la quota sanitaria è gia pagata con altri fondi), rafforzando quindi la certezza che in ogni caso l'applicazione della legge 162/98 è di natura sociosanitaria;
Rilevato che sempre il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3065 del 2009 afferma che: "la distinzione fra attività socio-sanitarie integrate e prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche non assume nessun rilievo nel quadro dell'art. 3, co. 2-ter del D.Lgs. n. 109 del 1998".
Considerato che ai fini dell'esclusione dell'applicabilità dell'art.3 co 2-ter del dlgs.n.109/98, la distinzione tra prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali non trova nessun aggancio nella normativa e nella giurisprudenza, e che lo stesso TAR Sardegna si è pronunciato nel merito con la sentenza N. 01562/2009 ".. in materia di accesso alle prestazioni di questo settore la normativa statale prevede, in caso di handicap grave e permanente, che il riferimento al reddito non deve avvenire in base ai dati finanziari del "nucleo familiare", ma occorre considerare la "situazione economica del solo assistito" (cfr. d.lgs. 31.3.1998 n. 109 art. 3 , 2° comma ter, comma aggiunto nel 2000 con d. lgs. 130 );"
Considerato che alcuni Comuni della Sardegna, stanno valutando l'opportunità di chiedere ai destinatari dei piani L.162 la certificazione ISEE riferita ai redditi personali, il Comune di Uras (Or) in particolare ha già recepito tale fattispecie formalmente con le lettere di convocazione per la predisposizione dei piani (in data 10 ottobre 2011);
Considerato ad abundantiam che relativamente ai finanziamenti L.162/98 per l'annualità 2012, eliminare la partecipazione in base al reddito ISEE per tutti i destinatari degli interventi (circa 30.889 nell'anno in corso), valutando dunque il reddito del solo assistito e non più quello familiare, comporterebbe un aumento di spesa pari a 5.560.000 di euro, rispetto ai circa 102.000.000 di euro (sono già 17.848 i piani esenti dalla contribuzione ISEE uguale 0%), un aumento di spesa totale assolutamente sostenibile in quanto, con un Ordine del Giorno unanime del 18 novembre 2010, dal Consiglio Regionale ha stabilito un tetto di spesa pari a 116 milioni di euro per i piani personalizzati L.162/98, spesa che si è fermata nell'anno in corso 2011 a 102 milioni di euro a causa dei criteri restrittivi applicati, tra cui l'ISEE;
Chiede
al Presidente della Regione Sardegna e all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
1. Che in sede di autotutela voglia annullare la lettera dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 17 ottobre 2011 (prot.n.14873) , allo scopo di evitare contenziosi certi, vista la giurisprudenza nazionale e i ricorsi già pendenti delle famiglie di persone con disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 presso il Consiglio di Stato, considerando esclusivamente la situazione economica del solo assistito anche per i piani personalizzati L.162/98 e che, in ogni caso, possa fare una scelta politica in tal senso, visto il relativo modesto maggior onere derivato dall'applicazione della fattispecie (meno del 5% in più), considerato il tetto di 116 mil. di euro individuato dall'Ordine del giorno approvato in Consiglio Regionale;
2. Che nel contempo voglia attuare i criteri fortemente migliorativi per gli utenti con disabilità grave espressi all'unanimità dalla Settima Commissione Permanente Sanità del Consiglio Regionale sulla bozza di deliberazione concernente "Fondo per la non autosufficienza: piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità (162/1998). Criteri di finanziamento. Programma da attuarsi nell'anno 2012" e sui criteri di finanziamento dei Piani personalizzati, e sulle proposte di modifica migliorative dei criteri di applicazione della L.162/98