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Il diritto di voto e l'accessibilità dei seggi elettorali

Esistono precise indicazioni normative per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità.

Farsi assistere

Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità".
Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha precisato che non è necessario che l'elettore che risulta quale accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'assistito. L'unico requisito richiesto per l'accompagnatore dell'elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda Usl. Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.
È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

Votare in un'altra sezione

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.
Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa.
Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda Usl locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - una visita all'Azienda Usl di competenza.
Le Aziende Usl nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.
Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.

L'accessibilità dei seggi elettorali

Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali.
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili.
I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.
Su quest'ultimo aspetto la normativa non precisa se l'intervento debba per forza consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o nella scelta di altra sede accessibile da adibire alle consultazioni elettorali.

Voto a domicilio per i disabili gravissimi

La Legge 22 del 27 gennaio 2006 ammette la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Si pensi, solo a titolo di esempio, alle persone che utilizzano permanentemente un respiratore. Costoro potranno votare nel luogo dove dimorano che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza. È bene sottolineare che la disposizione non riguarda le persone disabili, pur gravi e magari allettate, che non siano in situazione di dipendenza da apparecchi elettromedicali. Vediamo allora quali sono le condizioni fissate dalla nuova norma.

L’opportunità è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e indicando l’indirizzo completo.

Devono allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto. Questo certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali.

A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Le schede votate sono custodite dal presidente e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni.

Normativa di riferimento


Legge 27 gennaio 2006, n. 22
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.”

Legge 5 febbraio 2003, n. 17
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]

Legge 15 gennaio 1991, n. 15
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
"Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"
[si vedano in particolare gli articoli 55 e 56]

Dal sito handylex.org

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale


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